Tra le misure approvate dal Consiglio dei ministri nel mese di Agosto 2023 un decreto legislativo relativo all’ ’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, il quale prevede:

  1. l’istituzione di una misura di sostegno (indennità di discontinuità) a partire dal 1 gennaio 2024
  2. l’abrogazione della attuale indennità ALAS riservata ai lavoratori autonomi.

L’indennità, previo invio della domanda all’INPS, verrà erogata in un’unica soluzione e sarà calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili relative all’anno precedente. I beneficiari del provvedimento saranno i lavoratori discontinui dello spettacolo tra cui:

  1. autonomi,

  2. co.co.co. e

  3. subordinati a tempo determinato

  4. e intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità

che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto ( artisti ed interpreti, ma anche operatori di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei fil) che saranno individuati precisamente m con decreto interministeriale (Lavoro – Cultura),

Non saranno considerati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione (NASpl, indennità di maternità, malattia, infortunio).

Il nuovo provvedimento soppianta l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) per introdurre un regime transitorio che funga da ammortizzatore a seguito dei numerosi eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023

Fonte: www.fiscoetasse.com